stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.04. in Assemblea riferita al C. 5025

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/03/2012  [ apri ]
11.04.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. - (Prescrizioni mediche, confezioni di farmaci e tracciabilità dei prodotti farmaceutici). - 1. Ogni medico deve indicare sulla ricetta la posologia e la durata della somministrazione del farmaco.
2. La farmacia deve poter distribuire al paziente la quantità prescritta dal medico.
3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato lo stato o gli stati nei quali sono situati i siti produttivi dei principi attivi.
4. Il Ministero della salute definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.
5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2012.