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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.07. in Assemblea riferita al C. 5025

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/03/2012  [ apri ]
1.07.
inammissibile

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quello minimo richiesto dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

3. L'amministrazione, nell'analisi d'impatto della regolazione o, per gli atti normativi per i quali non sia prevista, in una apposita relazione, deve dar conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici delle opzioni esaminate e dei risultati della consultazione di tutte Le parti interessate.
4. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.»;
b) al comma 5, la lettera a) è sostituita con la seguente:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione.»;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'intervento ai fini del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi nonché della stima dei relativi costi introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».