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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.03. in Assemblea riferita al C. 5025

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/03/2012  [ apri ]
1.03.
inammissibile

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano al commercio al dettaglio su aree pubbliche»;
b) il comma 5 dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie»; In via transitoria, la durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche scadute o in scadenza nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e prima che venga approvata l'intesa di cui sopra è prorogata fino al 31 dicembre 2019.