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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al C. 5025

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/03/2012  [ apri ]
1.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Regime dei minimi).

1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppresso e sostituito dai seguenti:
«98. Per le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente ai 31 dicembre 2007, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 è ridotta al 5 per cento.
98-bis. Il beneficio d cui ah precedente comma 98 ha lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e si applica ai giovani fino al compimento del trentacinquesimo anno di età e ai lavoratori in mobilità a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

98-ter. Il beneficio di cui al precedente comma si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi; è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
98-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 98 a 98-quater.
98-quinquies. L'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
98-sexies. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento"».
96-septies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».