Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso Art. 464-sexies con il seguente:
Art. 464-sexies. – (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento). – 1. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.