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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.18. in II Commissione in sede referente riferita al C. 5019-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/10/2012  [ apri ]
2.18.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 168-quater» con il seguente:
  Art. 168-quater. – (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
   a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;
   b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo.

  2. Ai fini della revoca il giudice fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima dell'udienza.
  3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta.