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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 5019-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/10/2012  [ apri ]
9.01.
approvato

  Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

Art. 9-bis.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

  1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:
   «Art. 143-bis.(Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato). – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-bis del codice, la relativa ordinanza ed il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

Art. 9-ter.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
    «i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale»;
   b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
    «l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».

9.01.

  Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

Art. 9-bis.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

  1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:
   «Art. 143-bis. – (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato). – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-bis del codice, la relativa ordinanza ed il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

Art. 9-ter.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
   i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale;
   b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   l-bis) ai provvedimenti con cui il l giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato.