Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) prevedere che, per i reati puniti con la reclusione non superiore nel massimo a tre anni, la pena detentiva principale sia l'affidamento ai servizi sociali in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni da scontare fuori dagli istituti penitenziari.
Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) prevedere che, nel caso indicato dalla lettera b-bis), il giudice prescrive i comportamenti che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro.