Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/12/2012
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3.97.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di messa alla prova non si applicano i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale.