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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.200. in Assemblea riferita al C. 5019-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2012  [ apri ]
1.200.
approvato

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la reclusione presso l'abitazione fino alla fine del comma, con le seguenti: , in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», continuativa, per singoli giorni della settimana o per fasce orarie, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni;
   b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, la pena detentiva principale sia, in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche l'arresto presso il domicilio, continuativo, per singoli giorni della settimana o per fasce orarie, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;
   c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere a) e b), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;
   d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;
   e) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
   f) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;
   g) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal domicilio di cui alle lettere a) e b);
   h) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, anche modificando, ove necessario, i presupposti applicativi di queste ultime, ovvero sopprimendo, anche in parte, le stesse, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice di primo grado;
   i) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle misure alternative alla detenzione previste dal vigente ordinamento penitenziario, anche alla luce delle modifiche intervenute con la legge 26 novembre 2010, n. 199, nonché con la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
dodici mesi con le seguenti: otto mesi;
   al comma 3, sostituire le parole: di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e nel con le seguenti: dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il;
   sopprimere il comma 5.

La Commissione