Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) prevedere che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettera d) siano autonomamente impugnabili ai sensi dell'articolo 309 e seguenti del codice di procedura penale e che quelli adottati ai sensi del comma 1 lettera e) siano appellabili ai sensi dell'articolo 310 e seguenti del codice di procedura penale dinanzi alla corte di appello del luogo dell'esecuzione della pena.