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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.44. in Assemblea riferita al C. 5019-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2012  [ apri ]
1.44.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la pena detentiva fino alla fine del comma, con le seguenti: il giudice possa sostituire la pena della reclusione negli istituti penitenziari con la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni;
   b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, il giudice possa sostituire la pena detentiva dell'arresto negli istituti penitenziari con l'arresto presso il domicilio, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;
   c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere a) e b), il giudice prescrive particolari modalità di controllo, esercitate anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;
   d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora:
    1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
    2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato;
    3) nei casi previsti dagli articoli 99, escluso il primo comma, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;
   e) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato;
   f) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto negli istituti penitenziari, qualora il comportamento del condannato, contrario alla legge o in violazione delle modalità di controllo prescritte, appare incompatibile con la prosecuzione della detenzione presso il domicilio ovvero quando il condannato se ne allontana;
   g) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento del condannato dal domicilio;
   h) provvedere al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti e, in particolare, con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole:
di ciascuno con le seguenti: dell'ultimo;
   sopprimere il comma 5.