All'emendamento 1. 200. della Commissione, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera a) non si applichino ai casi previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624 e 640 del codice penale;