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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4999

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/03/2012  [ apri ]
3.2.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui al successivo comma 2.
2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 4, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, in quantità non superiore al 20 per cento in massa. Qualora i materiali di riporto rappresentino una percentuale in massa superiore al 20 per cento e pertanto non siano assimilabili dal punto di vista della caratterizzazione a suolo/sottosuolo, la formazione del campione per la successiva caratterizzazione avviene prelevando tutte le frazioni granulometriche presenti, senza scartare la frazione granulometrica maggiore di 2 cm, seguendo le procedure previste dalla norma UNI 10802.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti.