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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-sexies.07. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4999

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/03/2012  [ apri ]
3-sexies.07.
inammissibile

Aggiungere, infine, il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Disposizioni per prevenire e contrastare i danni all'ambiente causati dalla dispersione di mozziconi di prodotti da fumo).

1. All'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera m), è inserita la seguente lettera:
«n) i mozziconi dei prodotti da fumo».

2. Le modalità tecniche per il trattamento dei mozziconi dei prodotti da fumo sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In ogni ambito territoriale deve essere assicurata la raccolta differenziata di mozziconi dei prodotti da fumo. A tal fine, entro il 31 dicembre 2014, i Comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta differenziata di mozziconi dei prodotti da fumo. I mozziconi dei prodotti da fumo così raccolti sono sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute.

4. Le modalità di attuazione di quanto previsto dal precedente comma, anche in base alle indicazioni tecniche fomite dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Presso il Ministero dell'ambiente è istituito un fondo finalizzato a fornire contributi ai Comuni per l'installazione degli appositi raccoglitori di mozziconi dei prodotti da fumo.
6. La dotazione del fondo di cui al precedente comma è stabilita in 5 milioni di euro per ognuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Per provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione del Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta sull'intero territorio nazionale. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti verifica i livelli di qualità da parte dei Comuni nella raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da filmo. In base a queste verifiche il Ministero dell'ambiente può indirizzare ai Comuni linee guida per migliorare il servizio.
8. Entro il 31 dicembre 2014 le confezioni di prodotti da fumo sono immesse sul mercato solo se contrassegnate in modo visibile, leggibile e indelebile con un simbolo, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, che indichi il divieto di buttare i mozziconi nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.
9. I produttori dei prodotti da fumo, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, attuano campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali circa:
a) gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalle sostanze chimiche sprigionate dai mozziconi;
b) l'obbligo di non smaltire i mozziconi come rifiuti indifferenziati e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
c) i sistemi di raccolta, con le relative modalità di trattamento, dei mozziconi;
d) il significato del simbolo di cui ai primo comma.

10. I distributori dei prodotti da fumo espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita e dei distributori automatici, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicato l'obbligo della raccolta differenziata dei mozziconi. L'avviso informa altresì circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento dei mozziconi al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato del simbolo apposto, ai sensi del comma 1, sulle confezioni dei prodotti da fumo.
11. Chiunque disperda nei suolo o nelle acque mozziconi di prodotti da fumo è punito con la sanzione amministrativa tra euro 100 ed euro 500.