stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-sexies.06. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4999

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/03/2012  [ apri ]
3-sexies.06.
inammissibile

Aggiungere infine il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Disposizioni per la protezione della qualità dell'aria sui centri urbani).

1. Per attenuare i tassi di inquinamento dell'aria nelle aree urbane e rispettare gli obiettivi sul contrasto alle polveri sottili di cui alla direttiva europea 2008/50/CE, recepita con decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, a partire dai 1o gennaio 2015 è fatto divieto di circolare, sull'intero territorio nazionale, ai veicoli pesanti e ai mezzi commerciali, sia privati che pubblici, privi di filtri antiparticolato. I veicoli pesanti e i mezzi commerciali che, privi di filtri antiparticolato, successivamente se ne dotino possono tornare a circolare.
2. In via transitoria e per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al 1o gennaio 2015, in ogni caso i veicoli pesanti e i furgoni privi di filtri antiparticolato non possono circolare, nelle zone di cui all'articolo 2 della Decisione della Commissione europea C(2009)7390 e di cui all'articolo 2 della Decisione della Commissione europea C(2010)490, durante le ore diurne.
3. Per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al 1o gennaio 2014, al fine di incentivare la rottamazione dei veicoli pesanti privi di sistema antiparticolato o l'installazione su di essi dei filtri antiparticolato è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Fondo per la concessione di contributi ai privati e ai soggetti pubblici.
4. Le modalità di funzionamento del Fondo, nonché la quota parte del costo unitario dei filtri antiparticolato coperto dai contributi in esso raccolti, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La dotazione del Fondo è stabilita in 50 milioni di euro annui per gli anni 2011, 2012 e 2013. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.