Aggiungere, infine, il seguente articolo:
Art. 3-septies.
(Disposizioni per lo sviluppo dell'energia geotermica nel Mezzogiorno).
12-bis. Al fine di favorire l'utilizzo dell'energia dalle fonti geotermiche di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, è avviato un programma di ricerca e sviluppo della geotermia nelle regioni del Mezzogiorno. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto dei Ministro dello sviluppo economico, dei trasporti e delle infrastrutture, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite:
a) le modalità di applicazione al settore della geotermia dei principi di diversificazione e sviluppo tecnologico nel settore energetico di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 23 agosto 2004, n. 239;
b) le modalità di applicazione al settore della geotermia dei principi di semplificazione amministrativa già previsti, nel comma 12 del presente articolo, per la metanizzazione delle regioni meridionali.