stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.8. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4999

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/03/2012  [ apri ]
2.8.

Sostituirlo con il seguente:
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi ai «requisiti essenziali» della Direttiva 94/62/CE come individuati nell'allegato II alla Direttiva in oggetto. A tal fine, il rispetto della norma tecnica armonizzata EN 13432:2000 (nella versione di cui alla Comunicazione della Commissione CE 2005/C 44/13 pubblicata nella GUCE) per i sacchetti che debbano essere anche compostabili in quanto destinati alla raccolta dell'umido, ovvero di norme equivalenti - quali le norme ISO 15270 o 14855 - per i sacchetti che debbano essere biodegradabili, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, costituirà presunzione di conformità alla Direttiva stessa. La biodegradabilità è comunque richiesta anche per i sacchetti e imballaggi in genere, quale che sia l'uso a cui sono destinati.
2. Con decreto di natura regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono individuate le ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.
3. Restano in ogni caso fermi gli obblighi di tutela e rispetto della salute umana e dell'ambiente e di non nocività per l'uomo; il rispetto di tali obblighi dovrà essere dimostrato dai produttori di imballaggi in generale mediante certificazioni rilasciate da organismi accreditati.
4. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.