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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.7. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4999

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/03/2012  [ apri ]
2.7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).

1. A decorrere dal 31 luglio 2012 è vietata la commercializzazione di sacchi d'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002. In deroga al principio di cui al periodo precedente è consentita la commercializzazione di sacchi asporto merci (shopper) o per la spesa che abbiano spessore superiore ai 100 micron. Il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non si applica ai sacchi impiegati per il confezionamento di prodotti sfusi con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico sanitaria.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, chiunque commercializzi dal 31 luglio 2012 sacchi d'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Le sanzioni previste non si applicheranno alle scorte in giacenza negli esercizi commerciali alla data del 31 luglio 2012. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione
3. La commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 oppure al di sotto delle soglie dimensionali richiamate al comma 1 è consentita unicamente alle condizioni stabilite con decreto, di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 luglio 2012.