Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche al Codice ambientale per favorire gli imballaggi monomateriale e biodegradabili).
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) del primo comma dell'articolo 218, è aggiunta le seguente lettera:
«a-bis) imballaggio monomateriale: imballaggio composto di un solo materiale che consente, nella fase dello smaltimento, una semplificazione nelle operazioni raccolta differenziata dei rifiuti e di riciclaggio dei rifiuti»;
b) alla lettera b) del primo comma dell'articolo 219 sono aggiunte infine le seguenti parole: «e attraverso il ricorso agli imballaggi monomateriali»;
c) dopo la lettera d) del secondo comma dell'articolo 219 è aggiunta la seguente: «e) incentivazione dell'utilizzo di imballaggi uniformi e del ricorso, nella composizione del materiale utilizzato per essi, della plastica biodegradabile realizzata con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002»;
d) al primo periodo del secondo comma dell'articolo 220, tra le parole: «per tipo di imballaggio immesso sul mercato» e le parole: «, nonché, per ciascun materiale,», sono inserite le seguenti: «con una specifica indicazione a parte della quota costituita dagli imballaggi monomateriale»;
e) dopo la lettera a) del primo comma dell'articolo 225 è inserita la seguente: «c-bis) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi monomateriale rispetto alla quantità di imballaggi non monomateriale».