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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4999

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/03/2012  [ apri ]
2.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al Codice ambientale e avvio di un programma sperimentale sugli imballaggi monomateriale e biodegradabili).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) del primo comma dell'articolo 218, è aggiunta le seguente lettera:
«a-bis) imballaggio monomateriale: imballaggio composto di un solo materiale che consente, nella fase dello smaltimento, una semplificazione nelle operazioni raccolta differenziata dei rifiuti e di riciclaggio dei rifiuti»;
b) alla lettera b) del primo comma dell'articolo 219 sono aggiunte infine le seguenti parole: «e attraverso il ricorso agli imballaggi monomateriali»;
c) dopo la lettera d) del secondo comma dell'articolo 219 è aggiunta la seguente: «e) incentivazione dell'utilizzo di imballaggi uniformi e del ricorso, nella composizione del materiale utilizzato per essi, della plastica biodegradabile realizzata con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002»;
d) al primo periodo del secondo comma dell'articolo 220, tra le parole: «per tipo di imballaggio immesso sul mercato»

e le parole: «, nonché, per ciascun materiale,», sono inserite le seguenti: «con una specifica indicazione a parte della quota costituita dagli imballaggi monomateriale»;
e) dopo la lettera a) del primo comma dell'articolo 225 è inserita la seguente: «c-bis) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi monomateriale rispetto alla quantità di imballaggi non monomateriale».

2. Al fine di ridurre il conferimento in discarica della quota di rifiuti di imballaggi composti di plastica non sottoposti a trattamento differenziato e di prevenire i danni causati all'ambiente e alla salute umana dalla dispersione nel suolo e nelle acque dei medesimi rifiuti, a decorrere dall'anno 2011 è adottato un programma sperimentale nazionale per:
a) la progressiva riduzione della commercializzazione di imballaggi composti di plastica non biodegradabile;
b) la diffusione degli imballaggi uniformi, definiti ai sensi della lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall'articolo 1 della presente legge.

3. Il programma sperimentale di cui al comma precedente, definito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è altresì finalizzato a individuare le misure adeguate per assicurare l'eliminazione definitiva degli imballaggi composti di plastica non biodegradabile, nonché la diffusione dell'uso degli imballaggi monomateriale per una quota pari almeno al 30 per cento del totale degli imballaggi utilizzati a decorrere dal 1o gennaio 2015.