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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-quater.05. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4999

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/03/2012  [ apri ]
1-quater.05.
inammissibile

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Disposizioni per garantire la sicurezza e la corretta gestione degli impianti di depurazione delle acque nella regione Campania).

1. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione delle attività di depurazione delle acque e di tutelare la salute pubblica e al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti soprattutto con riferimento ai territori regionali che presentano le situazioni di maggiore emergenza ambientale, i siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Campania sono dichiarati aree di interesse strategico nazionale per le quali il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurarne l'assoluta protezione e l'efficace gestione.
2. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Campania sono sottoposti ai vincoli e ai limiti, di natura penale e amministrativa, in vigore per le aree di interesse strategico nazionale.
3. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale individuate ai sensi del comma 1 ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito ai sensi dell'articolo 682 del codice penale.
4. Le autorità competenti si avvalgono del supporto dell'Esercito ai fine di assicurare la vigilanza e la protezione degli impianti di depurazione delle acque nella regione Campania.