stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-quater.04. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4999

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/03/2012  [ apri ]
1-quater.04.
inammissibile

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Monitoraggio sulla gestione e l'organizzazione degli impianti di depurazione delle acque).

1. Al fine di monitorare lo stato di funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, con particolare riguardo alle regioni che presentano le situazioni di maggiore difficoltà, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei depuratori, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti, in materia di depurazione delle acque reflue, dalla direttiva europea 91/271/CEE per la cui violazione l'Italia è sotto procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, così da consentire l'individuazione delle situazioni di maggiore criticità criticità e delle misure atte a fronteggiarle.
2. La Relazione di cui al comma precedente, che deve contenere gli obiettivi in materia elaborati dalle regioni, è propedeutica alla formulazione di un programma nazionale sull'efficienza e l'efficacia della depurazione delle acque reflue.