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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.113. in Assemblea riferita al C. 4999-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/03/2012  [ apri ]
3.113.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 182-ter, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «e gli ATO» sono inserite le seguenti: «ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,».
4-ter. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), dopo le parole: «in modo differenziato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché manufatti compostabili certificati UNI EN 13432:2002»;
b) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono inserite le seguenti: «e non domestiche».

4-quater. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G al presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».

4-quinquies. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1.
3-ter. Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso le piattaforme ecologiche autorizzate, per lo stoccaggio temporaneo di beni usati e funzionanti destinati al riutilizzo. A tali beni non si applicano i codici dei capitoli dell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del presente decreto e per essi viene istituito un apposito registro».

4-sexies. All'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a) b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».