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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.0105. in Assemblea riferita al C. 4999-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/03/2012  [ apri ]
3.0105.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero). - 1. All'articolo 206, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «dei rifiuti urbani» sono soppresse.
2. All'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli standard e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera b), e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;».