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Legislatura XVI

Proposta emendativa 62.7.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/03/2012  [ apri ]
62.7.
(inammissibile, limitatamente alla parte conseguenziale)

All'articolo 62, comma 1, tabella A dopo la voce n. 262, inserire la seguente: «262-bis, alla legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies, articolo 5».

Conseguentemente:
dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis. 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono inseriti i seguenti:
"5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1 dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n, 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso le somme provenienti dal comma 5-ter.2.
5-ter.2. Al comma 4, lettera b-bis), dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parola: "80" è sostituita dalla seguente: "160"».