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Legislatura XVI

Proposta emendativa 62.3.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/03/2012  [ apri ]
62.3.
(inammissibile, limitatamente alla parte conseguenziale)

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, inserire la seguente: «262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies, articolo 5».

Conseguentemente:
dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis. 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:
"5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, con la legge di stabilità di ciascun anno, si assicura la continuità degli interventi di competenza del fondo della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».