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Legislatura XVI

Proposta emendativa 46.033.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
46.033.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazioni del registro delle imprese).

1. Le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, non hanno ridenominato il capitale sociale in euro, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213 come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 1999 n. 206, non hanno, limitatamente alle società a responsabilità limitata ed a quelle consortili a responsabilità limitata, presentato all'ufficio del registro delle imprese l'apposita dichiarazione pei integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, ai sensi dell'articolo 16, comma 12-undecies della legge 28 gennaio 2009 n. 2, e che non hanno iscritto nel registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16,comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono sciolte senza nomina del liquidatore con provvedimento del conservatore del registro delle imprese.
2. Le società di capitali confiscate con provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria, che risultino da oltre tre anni non più operative e prive di dipendenti, possono essere cancellate dal conservatore dell'ufficio registro delle imprese, nella cui circoscrizione territoriale ha sede la società, su domanda dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
3. Il conservatore del registro delle imprese notifica copia del provvedimento di cancellazione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
4. Il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì la cancellazione della partita IV A della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede alla cancellazione della società dal registro medesimo.

ident. 46.060.