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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.46.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
20.46.

Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 84 i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;
b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.
Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.».
9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8.»

Conseguentemente al comma 3 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis)
all'articolo 120 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole «comma 8», sono sostituite dalle parole «comma 9»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice».

ident. 20.31.20.36.