Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Nel caso in cui un'impresa svolga l'attività di trasporto di merci per conto di terzi, nonché un'altra attività economica di diversa natura che comporti l'esigenza di effettuare trasporti in conto proprio, l'impresa stessa può trasportare con il veicolo immatricolato per il trasporto di merci per conto di terzi tutte le cose derivanti dall'altra attività purché lo stesso sia tecnicamente compatibile».