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Legislatura XVI

Proposta emendativa 57.23.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/03/2012  [ apri ]
57.23.
inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei limiti del periodo temporale di validità dei medesimi regimi come individuato dalle norme citate, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento preesistente, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di cui al presente comma condizioni di neutralità. Sono fatti salvi gli effetti delle decisioni della Commissione Europea in materia.

I Relatori