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Legislatura XVI

Proposta emendativa 49.29.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/03/2012  [ apri ]
49.29.
inammissibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2 della legge 19 gennaio 1999, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni.
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le università e gli istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sede nel territorio di Stati esteri, ivi riconosciuti come enti senza dopo di lucro, possono insediare proprie filiazioni in Italia a condizione che:
a) abbiano la scopo esclusivo di consentire lo studio di discipline previste dal programma didattico dei corsi di studio concernenti il patrimonio letterario, giuridico, storico, artistico, monumentale o archeologico italiano, attraverso il diretto contatto con detto patrimonio;
b) impartiscano soltanto insegnamenti attinenti alle discipline di cui alla lettera a) in favore di studenti immatricolati o iscritti all'anno di corso, nel quale è previsto l'insegnamento della corrispondente disciplina, nei dodici mesi precedenti lo svolgimento degli studi in Italia»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. l'attività delle filiazioni è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per le attività di insegnamento le filiazioni autorizzate ai sensi del comma 3 possono avvalersi di esperti attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile».

I Relatori