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Legislatura XVI

Proposta emendativa 49.01.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/03/2012  [ apri ]
49.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Orientamento e ammissione agli studi universitari).

1. Al fine di favorire scelte consapevoli in materia di accesso agli studi universitari e di rafforzare la dimensione internazionale del sistema universitario, le istituzioni scolastiche organizzano, in collaborazione con gli atenei, sulla base di linee-guida emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, le attività di orientamento, con specifico riferimento all'ultimo triennio dell'istruzione superiore di secondo grado.
2. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L'iscrizione ai corsi di laurea è disposta dagli atenei previo svolgimento di prove finalizzate all'accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, relative a materie attinenti a dette discipline, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, nonché al ragionamento logico e comprensione di testi. Il relativo bando è pubblicato almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle prove. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina, con proprio decreto da adottare entro il mese di dicembre dell'anno precedente, le modalità di svolgimento delle suddette prove, anche comuni a più atenei, e i contenuti delle stesse distintamente per i corsi in lingua italiana e stranieri.
1-bis. Per i corsi di laurea cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), l'ammissione avviene previo superamento delle prove di cui al precedente comma 1. A tal fine il bando stabilisce il numero dei posti disponibili, distintamente per i corsi in lingua italiana o in altre lingue, e determina, per ciascun ambito linguistico, i posti per gli studenti comunitari ed extracomunitari soggiornanti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nonché per i cittadini extracomunitari provenienti dall'estero, cui è riservato uno specifico contingente. Il bando specifica altresì un punteggio minimo per il superamento della prova, anche differenziato in relazione alle predette distinzioni. I posti eventualmente non coperti in una delle graduatorie sono messi a disposizione di coloro che hanno superato le prove di ammissione al medesimo corso nella medesima lingua. In prima applicazione, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il decreto di cui al comma 1 può essere emanato entro il mese di marzo precedente allo svolgimento delle prove. L'attuazione delle disposizioni del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. Le istituzioni scolastiche e le università provvedono all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

I Relatori