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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.04.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/03/2012  [ apri ]
12.04. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni).

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle economia e finanze e il Ministro per la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.
2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.