Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 20 della legge 6 giugno 1974, n. 298, aggiungere al termine il seguente comma:
«L'impresa di autotrasporto è altresì cancellata quando rimane priva di autoveicoli adibiti al trasporto di merci e non provvede ad acquisirne uno entro due mesi dalla cessata disponibilità dell'ultimo. In tal caso l'Autorità competente provvede alla sua cancellazione entro i successivi due mesi. Decorso il termine di cui al secondo periodo, la cancellazione viene disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».