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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.13.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
9.13.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la conferenza stato regioni, è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui all'allegato I e II del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. In attuazione del comma 1 - articolo 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni), a far data dal 31/12/2012 le dichiarazioni uniche di conformità di cui al precedente comma sono inoltrate unicamente per via telematica tramite funzioni rese disponibili dal sistema camerale che provvederà, tramite posta elettronica certificata, a renderle disponibili ai comuni di competenza entro e non oltre 3 giorni dall'inoltro. Tale inoltro costituisce invio documentale valido ad ogni effetto di legge.
3. Al fine di conferire maggiore impulso ed efficacia al processo di dematerializzazione e semplificazione tramite la cooperazione digitale, su iniziativa dei Comuni, le Camere di Commercio possono, localmente, stipulare specifiche convenzioni non onerose per la finanza pubblica per migliorare l'utilizzo dei dati nei processi di lavorazione interni e regolamentare ulteriori servizi cooperativi. Tali convenzioni, ai fini di migliorare il livello di performance dell'intero sistema locale, possono anche coinvolgere altri soggetti pubblici, associazioni imprenditoriali o preposte alla tutela di consumatori, utenti e cittadini o altre associazioni senza scopo di lucro di livello nazionale o locale.

Tali convenzioni possono:
definire modalità di raccolta dei dati delle dichiarazioni atte a garantire un controllo di qualità dei dati e l'incrocio con altre banche dati;
estendere le modalità prevista al comma 2 del presente articolo ad altre tipologie di dichiarazioni di conformità di impianti previste dalle norme o altre comunicazioni dovute per legge;
stabilire tempi di entrata in funzione del servizio precedenti alla data del 31/12/2012 ed eventuali regimi transitori fino a tale data;
garantire il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali nell'azione di accompagnamento delle imprese al processo di dematerializzazione;
definire modalità di inoltro elettronico massivo di dichiarazioni di conformità;
individuare modalità di inoltro, dalla Camera di Commercio al Comune competente, alternative alla posta elettronica certificata ma comunque coerenti a quelle previste dal Sistema Pubblico di Connettività di cui all'articolo 73 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
definire le modalità di condivisione con altri soggetti pubblici e privati di dati (puntuali o aggregati) e documenti raccolti telematicamente al fine di perseguire maggiore efficienza nei controlli e negli adempimenti dovuti per legge nazionale, regionale o regolamento comunale in materia di sicurezza degli impianti, efficienza energetica degli stessi, sicurezza sui luoghi di lavoro, legalità contributiva e fiscale, contrasto alle infiltrazioni mafiose;
prevedere la fruizione pubblica di alcuni dati (puntuali o aggregati) raccolti nel processo di dematerializzazione al fine di garantire l'accesso alle informazioni che possono avere interesse pubblico in attuazione dei principi e delle norme vigenti sul riuso dei dati della Pubblica Amministrazione di cui alla direttiva 2003/98/CE recepita in Italia con decreto legislativo 6/2006 e ss. mm.;

prevedere meccanismi di revisione delle convenzioni al fine di incrementare gradualmente il livello di cooperazione tra imprese e sistema pubblico;
definire indici di monitoraggio dell'efficacia della convenzione e modalità di misurazione degli stessi;
definire come bacino di applicazione l'ambito regionale al fine di garantire omogeneità di trattamento sull'intero territorio regionale.

4. Il processo di definizione di tali convenzioni non può produrre oneri per la finanza pubblica e deve ottenere il parere positivo del Garante dei Dati Personali prima della sua sottoscrizione. La richiesta al Garante per la Protezione dei Dati Personali va effettuata a cura dalla Camera di Commercio competente alla approvazione della convenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali è tenuto a fornire il proprio parere entro 30 giorni dalla data della richiesta. In assenza di comunicazione avverse entro tale termine il parere positivo si intende acquisito. I contenuti di tali convenzioni saranno esaminati annualmente dalla Conferenza Unificata che pubblicherà una sintetica relazione annuale in cui vengono definite proposte di interventi legislativi di livello nazionale e regionale al fine di diffondere le migliori pratiche sul territorio nazionali.
5. Le Camere di Commercio sono tenute a trasmettere con cadenza annuale all'Agenzia delle Entrate i dati raccolte nel processo di dematerializzazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo. L'Agenzia delle Entrate è parimenti tenuta a rendere disponibile il medesimo contenuto informativo alle singole amministrazioni comunali che ne facciano richiesta. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi dovranno essere coerenti con quelle previste dal Sistema Pubblico di Connettività di cui all'articolo 73 del Codice dell'Amministrazione Digitale e saranno definite con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con la Conferenza Unificata da emanarsi entro il 30/09/2012.