Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono riviste organicamente le disposizioni che disciplinano l'anagrafe e lo stato civile per adeguarle a quanto disposto dal presente articolo e alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale».