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Legislatura XVI

Proposta emendativa 56.09.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
56.09.

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia di durata degli organi delle Autorità portuali).

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) all'articolo 9, comma 2, la parola «quadriennio» è sostituita dalla seguente: «quinquennio»;
c) all'articolo 10, comma 3, la parola «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;
d) all'articolo 11, comma 2, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

2 Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle autorità portuali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente al Titolo II, Capo I, dopo la Sezione VI, aggiungere la seguente: «Sezione VII - Disposizioni in materia di porti».