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Legislatura XVI

Proposta emendativa 56.05.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
56.05.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Interpretazione autentica della disciplina concernente l'assoggettamento delle aree demaniali marittime dei porti all'imposta comunale sugli immobili e all'imposta municipale propria).

1. Le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili e l'imposta municipale propria, devono intendersi nel senso che tali imposte non sono dovute in relazione alle aree e banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal piano regolatore portuale, ivi compresi i piazzali, le infrastrutture stradali e ferroviarie, le aree assegnate ad attività di servizi portuali, costituendo immobili a destinazione particolare in quanto compendi destinati al traffico marittimo e ad operazioni funzionali alle attività portuali, anche se affidate in concessione.
2. Sono assoggettati alle imposte di cui al comma 1, invece, i fabbricati o porzioni di essi, non destinati ai suddetti usi marittimo-portuali, che insistono sulle aree demaniali dei porti e sono affidati in concessione, qualora gli stessi fabbricati, rivestendo natura di autonoma unità immobiliare, presentino effettiva autonomia funzionale e reddituale; in tal caso il soggetto passivo è il concessionario.
3. Gli atti impositivi o sanzionatori, fondati sull'applicazione dell'imposta comunale agli immobili e alle aree di cui al comma 1, perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari sono estinti.

Conseguentemente al Titolo II, Capo I, dopo la Sezione VI, aggiungere la seguente: Sezione VII - Disposizioni in materia di porti.