Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Misure per un migliore utilizzo delle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, legge 6 agosto 2008, n. 133).
All'articolo 9, comma 23, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire il secondo periodo «.E fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.» con il seguente «L'anzianità di servizio può essere calcolata soltanto se sono state assegnate, per ciascun anno, al suddetto personale le risorse previste dall'articolo 8, comma 14.»