Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le università di cui all'articolo 1, comma i primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, in proroga dei termini stabiliti nel secondo periodo del medesimo comma sono autorizzate a completare le procedure di assunzione dei Vincitori dei concorsi regolarmente banditi ed espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.