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Legislatura XVI

Proposta emendativa 47.29.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
47.29.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1 per potenziare l'offerta di connettività in banda larga, al decreto legislativo 30 marzo 2008, n. 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 (Definizioni), la lettera g) è sostituita dalle seguenti: «Per indirizzo di protocollo internet (IP) assegnato: indirizzo di protocollo (IP) che consente l'identificazione degli abbonati od utenti che effettuano comunicazioni sulla rete pubblica.
All'articolo 3 (Categorie di dati da conservare per gli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica) il comma 1, lettera a), punto 2.1, è sostituito dal seguente: «2.1 nomi e indirizzi degli abbonati o degli utenti registrati a cui al momento della comunicazione sono stati assegnati un indirizzo di protocollo internet (IP) o univocamente assegnati, un identificativo di utente o un numero telefonico».
All'articolo 3 (Categorie di dati da conservare per gli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica) il comma 1, lettera c), punto 2.1 è sostituito dal seguente: «2.1 data e ora (GMT) della connessione e della disconnessione dell'utente del servizio di accesso Internet, unitamente all'indirizzo TP, dinamico o statico, assegnato dal fornitore di accesso Internet a una comunicazione e l'identificativo dell'abbonato o dell'utente registrato».
All'articolo 5 (Sanzioni) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa o l'incompleta conservazione dei dati ai sensi dell'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del Codice, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 che può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione. Nel caso di assegnazione di indirizzo IP che non consente l'identificazione degli utenti o abbonati che effettuano in un dato momento comunicazioni sulla rete pubblica condividendo il predetto indirizzo IP, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro, che può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione. Le violazioni sono contestate e le sanzioni sono applicate dal Ministero dello sviluppo economico.