Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:
Art. 47-bis.
(Definizione di Piccole Imprese Innovative).
1. All'articolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011 n. 180, dopo la lettera n) inserire la seguente:
n-bis) si definiscono «Piccole Imprese Innovative» le imprese che sostengono costi di ricerca e sviluppo pari almeno al 30 per cento del totale dei costi aziendali e hanno un numero di addetti dedicato alla ricerca e sviluppo pari almeno al 30 per cento del totale degli addetti.