Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione in relazione alle verifiche periodiche delle attrezzature).
1. All'articolo dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente: Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati, I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI GEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili, a richiesta, delle autorità di controllo. I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni.
Conseguentemente, il comma 12 e 13 sono soppressi.