Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Iscrizione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel registro delle imprese).
1. L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata chiede all'ufficio del registro delle imprese, nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'impresa interessata, l'iscrizione dei provvedimenti di confisca dei beni emessi dall'autorità giudiziaria a proprio favore. L'iscrizione deve avvenire nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura competenti per territorio, provvede all'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, dell'informazione interdittiva emessa dal Prefetto ai sensi del comma 4 del citato articolo 93.