Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Semplificazioni per la programmazione del sistema delle camere di commercio).
1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 è sostituito dal seguente:
«6. Sono invitati permanenti alle riunioni dell'organo amministrativo dell'Unioncamere, di cui fanno parte i presidenti delle camere di commercio come individuati a norma dell'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata».
2. La disposizione di cui al comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.