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Legislatura XVI

Proposta emendativa 46.03.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
46.03.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche alla legge 28 febbraio 1913, numero 89).

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«29-bis. 1. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.
2. notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione al Pubblico Ministero, nonché ai seguenti soggetti:
a) al Giudice Tutelare, al coniuge, ai genitori, ai figli e ai fratelli ed alle sorelle maggiorenni dell'incapace, se vi sono, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;
b) ai creditori risultanti dall'inventario, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

3. Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.
4. Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro trenta "giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.
La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma, ovvero se alcuna delle parti richiede all'autorità giudiziaria le medesime autorizzazioni, salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, l'atto non può essere ricevuto.».