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Legislatura XVI

Proposta emendativa 46.02.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
46.02.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche al Codice civile in materia di riconoscimento dell'usucapione).

1. Al codice civile, dopo l'articolo 1159-bis sono aggiunti i seguenti:
Art. 1159-ter. Riconoscimento dell'usucapione. - L'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni immobili effettuato ai sensi degli articoli 1158 e seguenti può formare oggetto di riconoscimento.
Art. 1159-quater. Atto di riconoscimento. - Il riconoscimento dell'usucapione è effettuato mediante atto pubblico unilaterale contenente l'indicazione specifica dei documenti e delle dichiarazioni rese da terzi dinanzi al notaio rogante utili a comprovare il possesso.
L'atto deve altresì contenere l'indicazione del termine di novanta giorni per la proposizione dell'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies.
Art. 1159-quinquies. Pubblicità dell'atto di riconoscimento. - L'atto di riconoscimento deve essere reso noto mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune in cui sono situati i beni immobili per i quali viene effettuato il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo del Tribunale. Nelle pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui all'articolo 1159- sexies.
L'atto di riconoscimento deve essere altresì notificato, ove ciò sia possibile, agli intestatari catastali ed a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile oggetto di riconoscimento, nonché a coloro che, nel ventennio antecedente alla stipulazione dell'atto, abbiano trascritto o rinnovato la trascrizione di domanda giudiziale non cancellata contro l'autore del riconoscimento o i suoi danti causa diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
L'atto di riconoscimento deve essere trascritto ai sensi dell'articolo 2651. Nella nota di trascrizione va fatta menzione, a norma dell'articolo 2659 secondo comma, della proponibilità dell'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies, quale condizione al cui mancato avveramento è subordinato il riconoscimento del diritto di cui all'articolo 1159-septies.
Art. 1159-sexies. Opposizione. - Contro Tatto di riconoscimento è ammessa opposizione, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro novanta giorni dalla data dell'ultima delle notifiche di cui all'articolo 1159-quinquies, secondo comma, ovvero, in mancanza, dalla scadenza del termine di affissione di cui all'articolo 1159-quinquies primo comma.

L'opposizione va proposta davanti al Tribunale : del luogo in cui è situato il bene immobile e deve essere notificata anche al notaio rogante per gli effetti di cui all'articolo 1159-septies.
Art. 1159-septies. Riconoscimento del diritto. - Se l'opposizione non è proposta nel termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine dell'ultima affissione o, ove successiva, dalla data di perfezionamento dell'ultima notifica di cui all'articolo 1159-quinquies, secondo comma il notaio certifica la mancata proposizione dell'opposizione e richiede a norma dell'articolo 2668, terzo comma, la cancellazione della menzione di cui all'articolo 1159-quinquies terzo comma.
Ferma restando la possibilità di disporre del baie anche in difetto di atto o pronuncia giudiziale che accerti l'intervenuta usucapione, ima volta decorso il termine di cui all'articolo 1159 sexies, senza che sia stata proposta opposizione, a chi acquista in buona fede da colui che ha ottenuto il riconoscimento o dai suoi eredi si applicano gli articoli 1159 e 1159-bis.