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Legislatura XVI

Proposta emendativa 46.019.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
46.019.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Norme in materia di cittadinanza allo straniero per alti meriti sportivi).

1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza allo straniero che si sia distinto per alti meriti sportivi, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) possono essere abbreviati di un anno. Agli stessi fini il termine di cui al comma 1, lettera f), può essere abbreviato di tre anni. In tali casi si applica la proceduta di cui al comma 2-ter del presente articolo.
2-ter
. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il CONI, su segnalazione delle Federazioni sportive competenti, invia al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, un elenco di atleti stranieri che hanno conseguito alti meriti sportivi per i quali è proposta, ai fini della concessione della cittadinanza, l'abbreviazione dei termini di cui al comma 2-bis del presente articolo, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport provvede ad inoltrare l'elenco al Ministro dell'interno corredato del proprio parere».