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Legislatura XVI

Proposta emendativa 41.09.  nelle commissioni riunite I-X in sede referente riferita al C. 4940

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012  [ apri ]
41.09.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Semplificazioni in materia di accisa e nell'assetto dei depositi fiscali per i microbirrifici).

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente comma 3-bis):
3-bis). Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del confezionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente dell'impianto, 1 prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e e).

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo, periodo è sostituito dal seguente:
Per le fabbriche di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.

ident. 41.02.41.06.41.011.